Statuto Associazione culturale “Altidona Belvedere”
Art. 1.
E’ costituita l’Associazione “Altidona Belvedere” con sede in Altidona presso i locali messi a disposizione dall’amministrazione Comunale in via Bertacchini s.n.c.
Art. 2
L’associazione culturale Altidona Belvedere è apolitica e non ha in alcun modo fini di lucro.
Gli scopi dell’associazione sono:
a)raccogliere, catalogare, elaborare, conservare pubblicazioni, immagini fotografiche, cinematografiche, video riguardanti argomenti di interesse generale, con particolare attenzione ad attività rivolte verso la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.
- b) promuovere e diffondere la cultura dell’immagine di qualità (fotografica, cinematografica, grafica e pittorica realizzata sotto ogni forma) le tecniche di produzione e realizzazione di attività quali corsi, gruppi di lavoro, conferenze, discussioni, mostre pubblicazioni ecc.
- c) organizzare proiezioni di film e documentari con lo scopo di aggregare persone creando occasioni di socializzazione, di partecipazione e di formazione culturale.
- salvaguardia e promozione del patrimonio artistico, archeologico e culturale.
- tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente.
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione di libri, notiziari e la produzione di film e documentari.
- g) Promuovere con qualunque Ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi sociali.
h)collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivida gli scopi sociali.
Art. 3
L’Associazione culturale “Altidona Belvedere” non ha scopo di lucro ed osserva le seguenti norme:
- a) I fondi raccolti saranno utilizzati alla realizzazione degli obiettivi previsti nell’art. 2 non potranno in alcun modo essere suddivisi tra i soci o gli amministratori.
- Tutte le cariche associative sono gratuite.
- In caso di scioglimento dell’associazione ed in presenza di beni di proprietà essi saranno consegnati o all’Amministrazione Comunale di Altidona o altre associazioni o Enti che ne dovranno curare la conservazione ed il loro utilizzo ai soli fini di utilità sociale.
- I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi di cui all’articolo 5 per l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in casi di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento a fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, particolarmente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Art. 4
All’associazione “Altidona Belvedere” possono iscriversi persone fisiche, Enti ed associazioni, ciascuno dei quali avrà diritto nelle elezioni degli organi di gestione ad un solo voto. Il Comune di Altidona, con un suo rappresentante, è socio di diritto.
Art. 5
L’adesione all’associazione avviene attraverso la presentazione di una domanda e del versamento di una quota fissata dal Consiglio Direttivo.
La quota di adesione è annuale.
L’adesione dei soci all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
Art. 6
La qualifica di socio si perde:
- per dimissioni presentate con lettera al Consiglio Direttivo.
- per il mancato pagamento della quota associativa e dopo tre mesi dalla scadenza dei termini di rinnovo dell’adesione annuale.
Art. 7
Tutti i soci di maggiore età hanno diritto di voto nelle assemblee. Il socio può avere una sola delega scritta di un altro socio. Nelle assemblee e nelle riunioni degli organi deliberanti le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti.
Art. 8
L’assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Gli organi sociali sono:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9
Il Consiglio direttivo si riserva di organizzare o partecipare da solo o in unione con altri Enti a manifestazioni culturali, anche non rientranti nella sua normale attività, purchè tali manifestazioni non siano in contrasto con l’art. 2.
Art. 10
Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante avvisi pubblici, lettere, messaggi di posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
L’assemblea in prima convocazione è legalmente costituita quando i presenti raggiungono i due terzi dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. La seconda convocazione è legale qualunque sia il numero dei soci presenti e può essere tenuta trascorsa un’ora dalla prima convocazione. L’assemblea è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga utile o almeno una volta ogni anno sociale, nonché ogni qualvolta ne venga fatta domanda scritta da almeno un quinto dei soci.
Art. 11
All’Assemblea straordinaria dei soci compete:
- l’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- modificare lo Statuto;
All’Assemblea ordinaria dei soci compete:
- approvare la relazione del Consiglio Direttivo e del bilancio annuale revisionato dal Collegio dei Revisori dei conti;
- l’esame del programma delle attività previste per l’anno sociale
successivo; l’esame di altri argomenti che siano stati messi all’ordine del giorno a norma dell’art. 12 seguente.
Art. 12
Le proposte che i soci intendono portare all’o.d.g. dell’assemblea generale ordinaria, devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima della data fissata per la convocazione. Le proposte, di cui sopra, saranno portate all’o.d.g. se presentate almeno da un quinto dei soci.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 9 membri, eletti dall’Assemblea. Uno di essi è nominato in rappresentanza del Comune di Altidona.
Nei successivi rinnovi del Consiglio Direttivo si può assumere la carica di consigliere dopo almeno 6 mesi dall’iscrizione a socio.
Art. 14
Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno: un vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere o Amministratore che dir si voglia. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza di fronte a terzi, in mancanza del Presidente al Vice Presidente e di seguito al Consigliere più anziano.
Art. 15
Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale che deve essere sottoposto al Collegio revisori dei conti.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione.
L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre e la durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.
Art. 16
Il Collegio dei Sindaci Revisori eletto dall’Assemblea dei soci, ha il controllo sull’amministrazione, può pertanto verificare in ogni momento le scritture sociali e i documenti giustificativi.
Deve verificare ed approvare il bilancio annuale da sottoporre all’assemblea ordinaria. In caso di constatata irregolarità della gestione amministrativa, ha il potere di convocare l’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 17
Tutte le cariche sociali hanno la durata di 2 anni e sono rieleggibili.
Art. 18
Il presente statuto può essere modificato su deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci convocata dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci.
Art. 19
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Altidona Belvedere e devoluzione del suo patrimonio saranno decisi dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto tanto in prima che in seconda convocazione.
Approvato dall’Assemblea dei soci in data 21 novembre 2004.