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L’associazione
Altidona Belvedere nasce dall’esperienza maturata nella realizzazione
di una serie d’iniziative promosse negli ultimi sei anni in campo
fotografico, cinematografico ed educazione all’immagine.
Gli
obiettivi della sua attività sono:
·
raccogliere, catalogare, conservare pubblicazioni, immagini fotografiche,
cinematografiche, video riguardanti argomenti di interesse generale al
fine di creare un centro di documentazione da mettere a disposizione del
territorio: Pubbliche amministrazioni, scuole, ricercatori, associazioni
di categorie, imprese e sindacati.
·
promuovere e diffondere la cultura dell’immagine di qualità,
le tecniche di produzione, l’organizzazione di corsi, gruppi di
lavoro e di discussione, conferenze, mostre, pubblicazioni, ecc.
·
Organizzare proiezioni di immagini fotografiche, film, documentari, con
lo scopo di aggregare per creare occasioni di socializzazione, di partecipazione
e di formazione culturale.
Lo
statuto

Art. 1.
E’ costituita l’Associazione “Altidona Belvedere”
con sede in Altidona presso i locali messi a disposizione dall’amministrazione
Comunale in via Bertacchini s.n.c.
Art. 2
L’associazione culturale Altidona Belvedere è apolitica e
non ha in alcun modo fini di lucro.
Gli scopi dell’associazione sono:
a)raccogliere, catalogare, elaborare, conservare pubblicazioni, immagini
fotografiche, cinematografiche, video riguardanti argomenti di interesse
generale, con particolare attenzione ad attività rivolte verso
la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione
allo sviluppo e della solidarietà internazionale.
b) promuovere e diffondere la cultura dell’immagine di qualità
(fotografica, cinematografica, grafica e pittorica realizzata sotto ogni
forma) le tecniche di produzione e realizzazione di attività quali
corsi, gruppi di lavoro, conferenze, discussioni, mostre pubblicazioni
ecc.
c) organizzare proiezioni di film e documentari con lo scopo di aggregare
persone creando occasioni di socializzazione, di partecipazione e di formazione
culturale.
d) salvaguardia e promozione del patrimonio artistico, archeologico e
culturale.
e) tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente.
f) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione di
libri, notiziari e la produzione di film e documentari.
g) Promuovere con qualunque Ente pubblico o privato, o intraprendere e
gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata
al conseguimento degli scopi sociali.
h)collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale
o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni
con i quali condivida gli scopi sociali.
Art.
3
L’Associazione culturale “Altidona Belvedere” non ha
scopo di lucro ed osserva le seguenti norme:
a) I fondi raccolti saranno utilizzati alla realizzazione degli obiettivi
previsti nell’art. 2 non potranno in alcun modo essere suddivisi
tra i soci o gli amministratori.
b) Tutte le cariche associative sono gratuite.
c) In caso di scioglimento dell’associazione ed in presenza di beni
di proprietà essi saranno consegnati o all’Amministrazione
Comunale di Altidona o altre associazioni o Enti che ne dovranno curare
la conservazione ed il loro utilizzo ai soli fini di utilità sociale.
d) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità,
fatti salvi i versamenti minimi di cui all’articolo 5 per l’iscrizione
annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi
rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in casi di scioglimento
della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso
o di esclusione dalla Associazione può pertanto farsi luogo alla
richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo
di versamento a fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, particolarmente,
non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né
per successione a titolo particolare, né per successione a titolo
universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Art. 4
All’associazione “Altidona Belvedere” possono iscriversi
persone fisiche, Enti ed associazioni, ciascuno dei quali avrà
diritto nelle elezioni degli organi di gestione ad un solo voto. Il Comune
di Altidona, con un suo rappresentante, è socio di diritto.
Art. 5
L’adesione all’associazione avviene attraverso la presentazione
di una domanda e del
versamento di una quota fissata dal Consiglio Direttivo.
La quota di adesione è annuale.
L’adesione dei soci all’Associazione è a tempo indeterminato
e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando
il diritto di recesso.
Art. 6
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni presentate con lettera al Consiglio Direttivo.
b) per il mancato pagamento della quota associativa e dopo tre mesi dalla
scadenza dei termini di rinnovo dell’adesione annuale.
Art. 7
Tutti i soci di maggiore età hanno diritto di voto nelle assemblee.
Il socio può avere una sola delega scritta di un altro socio. Nelle
assemblee e nelle riunioni degli organi deliberanti le decisioni sono
prese a maggioranza semplice degli intervenuti.
Art. 8
L’assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Revisori dei Conti
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere
in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri libertà
di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9
Il Consiglio direttivo si riserva di organizzare o partecipare da solo
o in unione con altri Enti a manifestazioni culturali, anche non rientranti
nella sua normale attività, purchè tali manifestazioni non
siano in contrasto con l’art. 2.
Art. 10
Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante avvisi pubblici,
lettere, messaggi di
posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
L’assemblea in prima convocazione è legalmente costituita
quando i presenti raggiungono i due terzi dei soci in regola con il pagamento
della quota associativa. La seconda convocazione è legale qualunque
sia il numero dei soci presenti e può essere tenuta trascorsa un’ora
dalla prima convocazione. L’assemblea è convocata ogni qual
volta il Consiglio Direttivo lo ritenga utile o almeno una volta ogni
anno sociale, nonché ogni qualvolta ne venga fatta domanda scritta
da almeno un quinto dei soci.
Art. 11
All’Assemblea straordinaria dei soci compete:
a) l’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo
ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
b) modificare lo Statuto;
All’Assemblea ordinaria dei soci compete:
a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo e del bilancio annuale
revisionato dal Collegio dei Revisori dei conti;
b) l’esame del programma delle attività previste per l’anno
sociale
successivo;
l’esame di altri argomenti che siano stati messi all’ordine
del giorno a norma dell’art. 12 seguente.
Art. 12
Le proposte che i soci intendono portare all’o.d.g. dell’assemblea
generale ordinaria, devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno
venti giorni prima della data fissata per la
convocazione. Le proposte, di cui sopra, saranno portate all’o.d.g.
se presentate almeno da un quinto dei soci.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 9 membri, eletti dall’Assemblea.
Uno di essi è
nominato in rappresentanza del Comune di Altidona.
Nei successivi rinnovi del Consiglio Direttivo si può assumere
la carica di consigliere dopo almeno 6 mesi dall’iscrizione a socio.
Art. 14
Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno: un vice Presidente, un Segretario,
un Tesoriere o Amministratore che dir si voglia. Al Presidente spetta
la firma sociale e la rappresentanza di fronte a terzi, in mancanza del
Presidente al Vice Presidente e di seguito al Consigliere più anziano.
Art. 15
Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione
del bilancio sociale che deve essere sottoposto al Collegio revisori dei
conti.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione
nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua
approvazione.
L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre e la durata
dell’associazione è a tempo indeterminato.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata
istanza.
Art. 16
Il Collegio dei Sindaci Revisori eletto dall’Assemblea dei soci,
ha il controllo sull’amministrazione, può pertanto verificare
in ogni momento le scritture sociali e i documenti giustificativi.
Deve verificare ed approvare il bilancio annuale da sottoporre all’assemblea
ordinaria. In caso di constatata irregolarità della gestione amministrativa,
ha il potere di convocare l’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 17
Tutte le cariche sociali hanno la durata di 2 anni e sono rieleggibili.
Art. 18
Il presente statuto può essere modificato su deliberazione dell’Assemblea
straordinaria dei soci convocata dal Consiglio Direttivo o da un quinto
dei soci.
Art. 19
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Altidona Belvedere
e devoluzione del suo patrimonio saranno decisi dall’Assemblea con
il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto tanto in
prima che in seconda convocazione.
Approvato dall’Assemblea dei soci in data 21 novembre 2004.
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